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Responsabilità

Di seguito sono indicati gli oneri in capo ai soggetti aderenti al Nodo dei Pagamenti-SPC.

Responsabilità dell’Ente Creditore

L’Ente Creditore è responsabile anche sotto il profilo giuridico:

  • della qualità, della correttezza e della completezza dei dati che trasmette, ivi incluso l’IBAN del conto da accreditare;
  • del corretto aggiornamento dei dati del proprio sistema informativo;
  • della sicurezza all’interno del proprio dominio;
  • se del caso, dell’assegnazione delle firme digitali ai soggetti autorizzati e del controllo del corretto utilizzo delle stesse.

L’Ente Creditore è altresì responsabile dell’errata e/o omessa indicazione dei dati comunicati all’utilizzatore finale e/o pubblicati per l’esecuzione del pagamento nei propri confronti.

L’Ente Creditore deve garantire una parità di trattamento della presentazione all’utilizzatore finale delle informazioni inerenti i servizi di pagamento erogati dai diversi PSP aderenti ai fini di consentire una piena concorrenza tra i PSP proposti all’utilizzatore finale.

Nel caso in cui l’Ente Creditore proceda all’identificazione del soggetto pagatore, l’Ente Creditore risulterà responsabile della correttezza e dell’autenticità dei dati identificativi del pagatore ai fini del buon esito del pagamento.

L’Ente Creditore è responsabile della omessa verifica della coincidenza tra i dati inseriti nella Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) rispetto a quelli propri della relativa Ricevuta Telematica (RT) al fine del rilascio dell’attesto di pagamento all’utilizzatore finale.

L’Ente Creditore autorizza, sin da ora, l’Agenzia per l’Italia Digitale e/o suoi aventi causa, a monitorare l’erogazione dei servizi offerti oggetto delle presenti specifiche tecniche, nonché alla pubblicazione dei dati rivenienti dal monitoraggio stesso.

Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento

Il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a eseguire l’operazione di pagamento richiesta dall’Utilizzatore finale secondo le modalità e le tempistiche previste dal Decreto Legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 e relativi provvedimenti attuativi emanati dalla Banca d’Italia.

Il prestatore di servizi di pagamento è responsabile anche sotto il profilo giuridico:

  • della qualità, della correttezza e della completezza dei dati che trasmette;
  • del corretto aggiornamento dei dati del proprio sistema informativo;
  • della sicurezza all’interno del proprio dominio;
  • se del caso, dell’assegnazione delle firme digitali ai soggetti autorizzati e del controllo del corretto utilizzo delle stesse.

A prescindere dall’identificazione del pagatore eseguita dall’Ente Creditore, se del caso, anche per il tramite del proprio Intermediario Tecnologico, il prestatore di servizi di pagamento, resta responsabile dell’identificazione del soggetto Versante (titolare del C/C di addebito), in quanto suo cliente.

Il prestatore di servizi di pagamento autorizza, sin da ora, l’Agenzia per l’Italia Digitale e/o suoi aventi causa, a monitorare l’erogazione dei servizi offerti oggetto delle presenti specifiche attuative, nonché alla pubblicazione dei dati rivenienti dal monitoraggio stesso.

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